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Regolamentazione Fiscale per gli Operatori Olistici

La professione di operatore nel campo delle discipline alternative, rientra nell’attività di Lavoratore Autonomo.
Nel lavoro autonomo rientrano le più svariate attività.
Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni,
svolte abitualmente, anche se non in via esclusiva.
Modalità di Svolgimento dell’Attività
L’operatore in Discipline Naturali può svolgere la propria attività:
A) Per conto proprio, quale professionista
- presso la propria abitazione
- presso l’abitazione del cliente
- in uno locale apposito adibito a Studio
- presso un locale di terzi (centro benessere, associazione, ente)
In tutti questi casi deve essere in possesso di Partita IVA e deve rilasciare fattura intestata al ricevente.
B) Per conto di terzi, instaurando con il committente un rapporto di:
- lavoro dipendente: viene regolato con busta paga.
- lavoro a progetto: è assimilato al lavoro dipendente.
- lavoro occasionale: se non eccedente i 5.000 euro annui e di
- periodo inferiore ai 30 gg. per lo stesso committente nell’anno solare: si dovrà rilasciare una ricevuta con la ritenuta del 20%.
Prima di affrontare il tema di carattere prettamente fiscale, ritengo necessario ribadire i seguenti punti:
- L’esercizio in forma professionale, anche se non esclusiva, in particolare se rivolto a clienti privati, (caso più frequente), non può e non deve essere considerato lavoro ‘occasionale’.
- Si considera occasionale qualsiasi attività di lavoro autonomo esercitata in modo sporadico, ‘una tantum’.
- La presenza di un lavoro dipendente non esclude la coesistenza del lavoro autonomo, eccetto il caso in cui il divieto sia previsto dallo specifico contratto di lavoro (ad esempio per gli statali).
- Trattandosi di lavoro autonomo non è prevista l’iscrizione al Registro Imprese né alla Camera di Commercio, nè ad altro ufficio o registro pubblico.
- Non rientrando l’attività di Naturopata nelle discipline attualmente regolamentate dal Sistema Sanitario Nazionale, non necessita di alcun riconoscimento o autorizzazione da parte dell’Asl.
- L’iscrizione all’Inail è necessaria solo nel momento in cui si hanno dipendenti.
LA NORMATIVA FISCALE
Occorre innanzitutto dotarsi di una posizione fiscale e previdenziale nei 30 gg. dalla data d’inizio dell’attività:
A) Richiesta partita IVA tramite apposito modello d’inizio attività, all’Agenzia delle Entrate. Si consiglia di adottare il codice che identifica l’attività svolta 96.09.09 “Altre attività di servizi alla persona” . L’Agenzia rilascerà il numero di partita Iva che dovrà essere obbligatoriamente indicato sulle fatture emesse, e fornito ai propri fornitori e a quanti lo richiedano.
B) Domanda d’iscrizione all’INPS nella Gestione Separata.
Regime dei Minimi
Dal 01.01.2012 è attivo il cosiddetto Regime dei Minimi.
Può essere utilizzato per 5 anni a partire dall’inizio dell’attività, con un’eccezione per chi non ha ancora compiuto il 35esimo anno di età: per questi soggetti la durata del nuovo regime contabile potrà andare anche oltre i 5 anni e fino al compimento del 35 anni.
Si ricordano i requisiti specifici di questo regime:
- I ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) non dovranno essere superiori ad euro 30.000,00 annui.
- Non abbiano sostenuto nell’anno precedente (ed anche in seguito) spese per lavoro dipendente, collaborazioni, né erogato utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.
- Nel triennio solare precedente non devono avere effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante locazione o leasing, per un ammontare superiore a 15.000 euro.
Tali acquisti rilevano avendo riguardo alle fatture Iva ricevute, o altri documenti equipollenti. Per i beni ad utilizzo promiscuo si considera la quota del 50%.
- Il reddito si determina secondo il criterio di cassa, anche per ciò che attiene gli acquisti e le vendite di beni strumentali.
- Sul reddito si applica una imposta sostitutiva Irpef ed addizionali Irpef del 5%.
- Il reddito è esente da Ritenuta d’acconto e da Irap.
- Non si applica l’Iva sulle fatture emesse, sulle quali dovrà essere apposta la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art.27, della L. n. 111/11”.
- Non si detrae l’Iva sugli acquisti;
- Si è esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri
- Non si deve tenere alcuna contabilità, essendo sufficiente numerare e conservare le fatture di acquisto, emettere le fatture, assoggettarle al bollo di 2,00 se di importo superiore a € 77,81
- Non si devono presentare la dichiarazione annuale Iva, la comunicazione annuale dati, gli elenchi clienti e fornitori; si deve, invece, presentare la dichiarazione annuale dei redditi per la quantificazione dell’imposta sostitutiva.
L’articolo 9 della “Legge di stabilità 2015” prevede una modifica sostanziale del trattamento fiscale per i cosiddetti Contribuenti Minimi, cioè per quei lavoratori autonomi dotati di partita iva con fatturato annuo al di sotto di determinate soglie.
Per entrare nel nuovo regime, in vigore dal 1’ gennaio 2015 riservato alle persone fisiche (incluse le imprese familiari), devono sussistere, nell’anno precedente, i seguenti contemporanei requisiti:
- ricavi conseguiti/compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a limiti predeterminati da Tabella, indicati nell’allegato alla legge di stabilità, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata – nel caso del codice 96.09.09 il limite dei ricavi è di € 20.000
- sostenimento di spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e assimilato di ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi;
- sostenimento di spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti
I vantaggi per i nuovi minimi.
- sono esclusi da IVA, IRAP, studi di settore e parametri;
- determinano il reddito, assoggettato a un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP pari al 15%,
- imponibile forfettario determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti i coefficienti di redditività indicati nell’allegato alla legge di stabilità, diversificati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
- Nel caso del codice 96.09.09 il coefficiente di redditività è il 67%
- non vedono assoggettati a ritenuta d’acconto i ricavi o compensi corrisposti dal sostituto d’imposta;
- non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;
- possono applicare il regime fino a quando ne possiedono i requisiti (quindi, nessun limite di durata)
Regime transitorio
Vi è un particolare regime transitorio per coloro che, al 31 dicembre 2014, già sono nel regime dei minimi
In particolare:
- viene disposto il transito automatico al nuovo regime forfetario (salvo opzione per l’ordinario) a condizione che, nell’anno precedente (ossia il 2014 se l’accesso avviene nel 2015), possiedano i requisiti:
- relativi al limite di ricavi/compensi (€ 20.000,00)
- spese per lavoro non superiori a 5.000 euro,
- spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro;
In alternativa, vi è la possibilità ai soggetti che nel 2014 hanno applicato il vecchio regime dei minimi di continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età”.
Accesso ex novo
Per i soggetti che avviano ex novo un’attività (i quali possono applicare da subito il regime forfetario) e che soddisfano determinate condizioni, è prevista un’ulteriore agevolazione per i primi tre anni di attività, consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile determinato dall’applicazione del coefficiente di redditività.
In sostanza tali soggetti potrebbero applicare l’aliquota d’imposta sostitutiva del 15% sui 2/3 del predetto reddito.
Il beneficio è accordato solo se:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo,
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione Ateco.
CONDIZIONI CHE IMPEDISCONO L’APPLICAZIONE DEL REGIME
- Residenza all’estero
- Effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati abitativi (non dal costruttore), di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- Partecipazione in soggetti Irpef che imputano il reddito per trasparenza, (società di persone, associazioni professionali, Srl che hanno aderito al meccanismo della piccola trasparenza)
Regime semplificato (compensi superiori a 20.000 euro o per opzione)
I contribuenti in contabilità semplificata possono utilizzare solo i registri Iva e annotare separatamente, in apposite sezioni, le operazioni non soggette a Iva con obbligo a fine anno di indicare le somme non incassate e di quelle non pagate.
Adempimenti.
- emissione fatture con aliquota Iva 22% e deduzione ritenuta acconto 20% (la ritenuta non va mai applicata nei confronti dei clienti privati).
- liquidazione IVA trimestrale entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla fine del trimestre solare.
- acconto Iva entro il 27 dicembre – saldo entro il 16 marzo dell’anno successivo al periodo di imposta;
- comunicazione dei dati annuali Iva entro il mese di febbraio dell’anno successivo se i ricavi sono superiori a 25.000 euro;
- presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e iva solo in forma telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo ;
- versamento imposte: acconti entro il 16 giugno e 30 novembre, e saldi entro il 16 giugno dell’anno successivo;
- Tutti gli adempimenti (versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, ecc.) dovranno pervenire all’Amministrazione finanziaria con mezzi telematici.
Determinazione del reddito (Tuir art. 53-54 Dpr 917/1986)
La determinazione del reddito avviene secondo il principio di cassa.
Di norma tutto quanto è corrisposto all’operatore, costituisce reddito di lavoro autonomo.
I costi sono deducibili solo se riferiti all’attività esercitata.
Irap – Aliquota 3,9% sul reddito professionale.
L’Irap non si applica ai lavoratori autonomi che esercitano la propria attività in assenza d’ingenti beni strumentali e non organizzata con lavoro di terzi.
Copertura Previdenziale
I Professionisti sono tenuti ad iscriversi all’INPS sezione “ gestione separata”, e versare i contributi ai fini previdenziali e pensionistici.
Fino al 31/12/2014 l’aliquota era il 27,72%, se l’aumento aliquote contributi INPS 2015 verrà confermato, l’aliquota attuale salirà di 3 punti percentuali e quindi aumenterà per i professionisti senza cassa a 30,72% mentre per i pensionati iscritti ad altra forma pensionistica al 23,50%.
I contributi INPS sono calcolati e versati in sede di dichiarazione dei redditi. E’ prevista la facoltà di addebitare un contributo del 4% ai clienti, in fattura, a titolo di rivalsa.
Articolo di MARISA GASTALDI
(Commercialista)
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