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Le Sfide del Futuro

Cari Soci,
vogliamo condividere con voi gli appunti della nostra socia, Cecilia Errede, relativi alla sua partecipazione al seminario del CoLAP, tenutosi a Roma il 16 aprile scorso, dal titolo “Le sfide del futuro”.
Sin dalla sua costituzione, il Co.L.A.P. è stato individuato dal Governo e dalle forze politiche e sindacali, come il referente del mondo associativo, partecipando attivamente ai vari tavoli di lavoro di preparazione della legge sul riconoscimento delle professioni non regolamentate.
I lavori sono stati aperti dal Presidente del CoLAP, l’Ingegner Lupoi, il quale ha manifestato molta soddisfazione per gli obiettivi raggiunti dal CoLAP, nonostante i compromessi che hanno dovuto accettare per l’approvazione della Legge 4 del 14/01/2013 (entrata in vigore il 10/02/2013 e pubblicata sulla G.U n. 22 del 26/01/2013) che determina le “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.
Questa legge è nello stesso tempo una sfida e una possibilità per milioni di professionisti.
Per il CoLAP – dopo l’avvenuto riconoscimento istituzionale degli oltre 3.500.000 liberi professionisti, è importante trovare nuovi obiettivi che non siano all’insegna del business, ma del servizio verso i professionisti: adesso bisogna fare in modo che la legge venga attuata. Andando in questa direzione, lo Statuto del CoLAP verrà cambiato durante l’Assemblea Nazionale del 24 Maggio che farà nascere un CoLAP 2.0, rinnovato e qualitativamente ampliato.
Successivamente, ha preso la parola la Dott.ssa Alessandrucci introducendo la legge ed interpretandola sotto il profilo dell’utilità e dando delle spiegazioni ai presenti fruibili, facili, positive. Infine ha spiegato quali sono state le dinamiche di approvazione della legge, in sede di governo e tutti gli emendamenti subiti.
L’articolo più importante di tutta la legge n. 4/2013 è l’art. 1 in cui viene sancito l’unico obbligo che il professionista è tenuto a rispettare, ovvero dichiarare in tutti i volantini, depliant, biglietti da visita, siti web personali, fatture, carta intestata e su quant’altro lo promuova, la seguente frase: “Professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013”. All’inizio, gli ordini professionali avevano imposto di inserire: ”Professionista non organizzato in ordine o collegio professionale”; la dicitura risultava avere un’ accezione negativa, poiché faceva apparire i nostri professionisti di serie B. Fortunatamente, tale emendamento non è stato approvato e, quella che doveva essere una posizione riduttiva, è diventata un privilegio, poiché i nostri professionisti, in questo modo, si distinguono dall’indifferenziato. Infatti nonostante non siano professionisti ordinati, hanno un sistema di autoregolamentazione, quindi sono disciplinati.
Dunque tale atto giuridico, di fatto, si fonda su un unico obbligo che il libero professionista non regolamentato in Ordini e Albi deve osservare, ossia, quello di dichiarare esplicitamente che l’esercizio della sua attività professionale, viene svolto ai “sensi della Legge nr. 4 del 14/01/2013”.
Le tre peculiarità importanti introdotte con la Legge 4/2013 sono:
– Associazioni Professionali => il comma 1 della legge n. 4 determina i requisiti minimi che le Associazioni Professionali devono possedere qualora intendono fare richiesta di iscrizione nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. Per entrare nell’elenco web del Ministero, l’Associazione dovrà semplicemente dichiarare, attraverso una procedura standard, di possedere i requisiti minimi richiesti dall’attuale Legge e pubblicarli – sotto la responsabilità del legale rappresentante – nel proprio sito web istituzionale e visibile all’utenza. A tal proposito, il Ministero non esercita azioni di controllo sull’informazione dichiarata dalle Associazioni, ma attiva un sistema di autocontrollo tra le associazioni stesse. In questo caso il CoLAP 2.0 entrerebbe in merito come organismo garante.
– Associazioni Aggregative => il CoLAP è un’Associazione aggregativa, ha una funzione di rappresentanza istituzionale e di promozione e qualificazione delle attività professionali. In particolare, su mandato delle singole associazioni, le Associazioni aggregative possono controllare il loro regolare operato, in relazione agli aspetti etici e deontologici, dettati dalle stesse associazioni professionali aderenti.
– possesso della Certificazione UNI => l’art. 9 della legge n. 4, determina la collaborazione delle Associazioni Professionali e di quelle Aggregative con gli O.d.C. (Organismi di Certificazione) accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento. Tale collaborazione deve fornire all’O.d.C. un supporto nell’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali.
Il singolo professionista, non è obbligato ad essere iscritto presso un’Associazione Professionale per richiedere la Certificazione UNI, così come non è obbligato a richiedere l’iscrizione nel registro di un’Associazione e la certificazione UNI per l’esercizio della sua attività professionale.
Secondo il CoLAP tale Certificazione, in qualche modo, sminuisce il valore delle Associazioni in termini di rilascio dell’ Attestazione di Competenza professionale e crea confusione nel professionista che non saprebbe come orientarsi.
Nonostante la legge parli di attestazione di competenza professionale – in seguito a riflessioni fatte durante la conferenza – è emerso che il termine qualificazione è deviante poiché questa si riferisce alle qualifiche professionali riconosciute dalle Province e dalle Regioni. In realtà le Associazioni di categoria rilasciano attestazioni sulla qualità delle competenze professionali, pertanto di comune accordo si è deciso di adottare il termine “Attestazione di Competenza Professionale”, che ovviamente, rappresenta meglio l’attività del sistema associativo.
Un altro punto che è stato segnalato è questo: l’attestato di competenza professionale ha validità solo se il professionista è iscritto all’Associazione e mantiene il suo status pagando la quota.
Durante il dibattito è emerso inoltre una chiara e netta differenza tra certificazione e attestazione di competenza professionale; la prima ha validità triennale, è semplicemente una dichiarazione di conformità dei requisiti che il professionista possiede, mentre la validità dell’attestazione di competenza è continuamente oggetto di verifica. Per rendere l’idea è stata usata la metafora della foto statica (certificazione) e della foto dinamica (attestazione di competenza professionale rilasciata dalle Associazioni).
L’importanza dell’attestazione è quella di contribuire a creare un sistema professionale, in quanto in Italia il mondo professionale associativo non è ancora consolidato, poiché è a pannaggio del mondo ordinistico.
La Dott.ssa si è soffermata particolarmente sugli alti standard qualitativi che ogni Associazione deve garantire all’utenza – da non confondere con la Formazione Continua Professionale, con il rispetto del codice deontologico, dei regolamenti formativi o dei servizi ispettivi previsti per ogni Associazione. Gli standard qualitativi riguardano prevalentemente le procedure e lemodalità dell’agire specialistico che il professionista adotta. Pertanto, l’associazione si deve interessare a far conoscere gli standard e a garantire che questi vengano mantenuti.
Compito dell’O.d.C., con il sostegno delle Associazioni Professionali e di quelle Aggregative, sarà fornire un valido contributo per formare quegli standard qualitativi essenziali cui alcune libere professioni potrebbero fare riferimento. Ad esempio, se poniamo che le associazioni di categoria professionale di Counseling, riescano a fornire all’O.d.C. il supporto adeguato per stabilire un manuale di procedura standard di qualità per la loro categoria professionale, avremmo una maggiore garanzia di uniformità degli standard qualitativi di una determinata professione. Sempre a tal proposito, di rilevante importanza sono gli strumenti di verifica della qualità professionale. Come possiamo affermare oggettivamente che Mario Rossi è un valido professionista? Attraverso il feedback fornito dall’utenza? Attraverso la sua formazione scolastica, pratica o teorica? Attraverso le ore di supervisione svolte? Ecco, come per il campo del counseling, ad oggi non esistono ancora dei criteri precisi di definizione e valutazione qualitativa dell’effettivo livello professionale che il professionista riesce ad erogare all’utenza, questi criteri vanno strutturati, inventati, stabiliti poiché non è possibile fare questi controlli in itinere. Non è possibile assistere agli incontri svolti durante le sedute così come non è possibile assistere ai colloqui; occorre quindi invertire su questi sistemi valutativi alternativi specifici. Per esempio si possono compilare delle relazioni annue, si possono somministrare questionari di verifica, organizzare delle supervisioni mirate per poi collaudare se il sistema di rilevamento e verifica degli standard è efficace.
In sede di conferenza si è anche detto che la Certificazione UNI non potrà assolvere al riconoscimento di un nuovo sistema professionale, che invece può essere garantito dall’Associazionismo Professionale. È bene quindi che, siano le Associazioni Professionali ad Attestare le Competenze dei propri professionisti, attraverso un lavoro di controllo su più fronti, dalla formazione Professionale di base a quella continuativa (Aggiornamento Professionale, ECP), alla costituzione di uno sportello del cittadino, all’osservazione degli standard qualitativi sanciti dalla legge n. 4/2013 altrimenti si rischia di svalutare i nuovi liberi professionisti, rispetto a quelli attualmente regolamentati in Ordini e Albi.
Per quanto riguarda gli strumenti di garanzia dell’utente, ovvero l’attivazione di uno sportello del cittadino, questo andrebbe ufficializzato, ben pubblicizzato tra i professionisti iscritti alle Associazioni in modo da renderlo efficiente sia nel servizio informativo e promozionale delle professioni esercitate sia nel servizio principale di ricezione e gestione dei reclami. Mentre l’aspetto promozionale ed informativo può essere gestito dalle Associazioni di appartenenza, il ricorso dovrebbe essere amministrato da terzi per garantire piena imparzialità e correttezza. L’utente potrà segnalare allo sportello del cittadino delle irregolarità commesse dal professionista iscritto all’ Associazione oppure delle problematicità connesse all’Associazione stessa. In questo caso, l’Associazione non potrebbe autogestire da sola il contenzioso. L’associazione aggregativa – quale il CoLAP – di parte terza, rappresenterebbe quindi una forma di mediazione primaria, prima di arrivare in tribunale.
Si è discusso inoltre quanto previsto dall’articolo 3 sulle forme aggregative delle associazioni. Quelle di secondo livello non si occupano di attestazioni di competenza ma di rappresentanza istituzionale. Esse possono verificare l’operato delle singole associazioni e, su mandato, il controllo standard professionale e di congruità, che rappresenta un ennesimo bollino blu.
La dott.ssa Alessandrucci inoltre, ha invitato i rappresentanti delle associazioni presenti in aula ad iscriversi come soci UNI, per poter partecipare ai tavoli di commissioni in cui vengono definiti i profili professionali, che poi vengono certificati da ACCREDIA ed assumono una valenza europea.
Infatti, dopo l’attuazione della legge, le professioni ordinistiche che esercitano attività sovrapponibili con quelle dei professionisti del mondo associativo stanno allargando i confini della loro competenza professionale in modo da avere delle riserve di legge. È stata sottolineata quindi l’urgenza di istituire delle commissioni, soprattutto per il profilo del Counselor, in modo da definire – prima di tutto un profilo professionale. Tale urgenza deriva dal fatto che il CoLAP non può rappresentare più commissioni contemporaneamente. Ogni associazione può rappresentare una sola commissione, altrimenti dovrà pagare due quote associative.
Infine il Presidente Lupoi ha chiuso i lavori affermando che in Italia, le attuali leggi sulle libere professioni, regolamentano esclusivamente i professionisti inseriti in Ordini e Albi; perciò sarà necessario ridisegnare, alla luce della Legge 4/2013, regolamenti e disposizioni normative a tutela di tutti i liberi professionisti. Per rendere efficace l’attuazione della legge – poiché non è possibile intervenire sulle 150.000 leggi italiane pregresse – si può iniettare nel sistema giuridico il professionismo associativo pubblicando uno “Statuto del professionista” in cui si da uno spazio paritetico ad entrambe le tipologie professionali: quelle ordinistiche e quelle associative. Analogamente bisognerà trovare una soluzione all’attuale gestione separata dell’INPS, cui sono obbligati a pensare attualmente i liberi professionisti non regolamentati, magari creando una Cassa autonoma, come già accade per i medici, gli avvocati, i commercialisti, ecc..
Lo scopo del CoLAP 2.0 sarà quello di
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continuare l’attività politica e di rappresentanza istituzionale per una vera rivoluzione di ammodernamento del sistema professionale italiano,
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instaurare relazioni con i sindacati, le lobby, le forze sociali per accedere nelle sedi di legiferazione.
Per fare tutto ciò il Colap 2.0 si dislocherà in varie sedi regionali. Il CoLAP metterà a sua disposizione l’avvocato Montanini per le associazioni che dovranno uniformarsi con gli standard della legge.
La conferenza si è chiusa alle ore 13:00, dopo che il Dott. Lupoi, ha dato lettura delle modifiche che si intendono apportare allo Statuto del Co.L.A.P. (in vigore dal 2008), in ragione di un suo adeguamento alla nuova Legge e che verranno deliberate in sede di Assemblea Nazionale dei Soci il prossimo 24 maggio.
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