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COMUNICATO STAMPA PER TUTTI I SOCI SIAF Italia

COMUNICATO STAMPA PER TUTTI I SOCI SIAF Italia

Gentile Socio,

in seguito ad importanti segnalazioni e richieste pervenuteci direttamente dall’autorità garante della concorrenza e del mercato, sono tenuta ad informarla sulle novità che ci è stato chiesto di introdurre nella terminologia che quotidianamente utilizziamo.

Come ben sapete SIAF Italia attualmente non è ancora iscritta nell’elenco delle associazioni di categoria del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) come previsto dalla Legge n. 4/2013.

Pertanto la invito ad adeguarsi alle prescrizioni ministeriali, nel più breve tempo possibile, di tutti i contenuti delle comunicazioni relative alla sua iscrizione in SIAF Italia sui propri siti web, dépliant, nelle pagine facebook, instagram, twitter, ecc. Di conseguenza dovrà pertanto procedere ad utilizzare i seguenti termini e contenuti:

– SIAF Italia rilascia ai propri iscritti un’ATTESTAZIONE d’iscrizione : Clicca qui

– SCUOLA DI FORMAZIONE da sostituire con Ente di Formazione non formale per (Operatori Olistici, Naturopati, Artiterapeuti, Counselor, Counselor Olistici, Armonizzatori Familiari). Tieniti aggiornato consultando il link Clicca qui

– ACCREDITAMENTO SOCI/ CORSI/ SCUOLE da sostituire con Iscrizione Soci/ Attività Formative/ Ente Formativo Nel seguente link, tutte le novità: Clicca qui

– QUALIFICA da sostituire con Titolo (a meno che l’Ente Formativo non sia in possesso di un accreditamento presso la propria Regione con codice specifico di ogni singolo corso o presso il MIUR con codice specifico di ogni singolo corso).

– DIPLOMA da sostituire con Attestato di frequenza per il conseguimento del Titolo di … …. Il fac-simile dell’attestato che gli Enti Formativi possono rilasciare è consultabile al presente link: Clicca qui

– TESI da sostituire con Elaborato Finale Clicca qui

Teniamo a precisare che il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ritiene che il perdurare dell’utilizzo improprio dei termini attestato di qualità, attestato di qualità e qualificazione professionale del servizio professionale erogato, qualifica professionale, accreditamento e attestato di competenza professionale deve considerarsi scorretto e fuorviante verso l’utenza e può costituire “pratica commerciale scorretta” e “pubblicità ingannevole” punibile dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (art. 27 del codice del consumo) con una sanzione pecuniaria (dai 100.000 euro ai 500.000 euro).

A partire dal 30 Maggio 2018 tutti gli associati ed i direttori didattici degli Enti Formativi regolarmente iscritti a SIAF Italia che non avranno provveduto a modificare i termini sopra indicati, saranno diffidati formalmente dall’utilizzarli ancora, con analoghe modalità di fatto ingannevoli, mezzo raccomandata A/R al fine di provare, documentalmente, ogni attività di controllo e di monitoraggio da parte di SIAF Italia nell’adeguarsi all’interpretazione del dettato normativo. Ci riserviamo pertanto, in casi di prolungato ulteriore eventuale inadempimento, di intraprendere ogni più opportuno provvedimento disciplinare.

Si fa presente che nei casi di particolari ed ulteriori gravi inadempienze manifeste, l’Ufficio di Presidenza provvederà ad attivare regolari segnalazioni al CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza) ai fini delle valutazioni per gli eventuali provvedimenti di competenza da adottare nel pieno rispetto del dettato normativo prescritto dalla Legge n. 4/2013.

Dott.ssa Floriana Rubino

Ci dispiace, i commenti sono chiusi per questo articolo.

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