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Attuazione Legge 4/2013

Attuazione Legge 4/2013

Dal 10 Febbraio di quest’anno la legge che definisce l’esercizio delle Professioni Intellettuali rappre- sentate dalle Associazioni Professionali è pienamente operativa. Ora tocca a noi applicarla. Molti pensano che fatta la legge, tutto sia stato già fatto. In realtà il lavoro comincia proprio adesso, perché si tratta di dare attuazione a quanto previsto dalla legge e di lavorare per farla evolvere ulterior- mente, collegandola con il sistema di leggi già esistenti e costruendo nuove leggi a partire da quella. Da sola la legge non fa nulla: è solo la sua applicazione che produce effetti concreti e utili. Cominciamo esaminando gli adempimenti a cui sono tenuti tutti i Professionisti e le Associazioni:

1) In ogni documento pubblico (carta intestata, fatture, biglietti da visita, pieghevoli, sito inter- net, ecc.) va obbligatoriamente citata la formula: “professione intellettuale disciplinata dalla leg- ge n.4/2013 e non da ordini e collegi”. La non osservanza di questa disposizione può essere perse- guita come pubblicità fraudolenta a norma della legge sul commercio.

2) L’assicurazione per la responsabilità civile per la legge è facoltativa, ma è indicatore impor- tante della serietà del professionista.

3) I professionisti sono tenuti a curare il proprio aggiornamento e a specializzare sempre più le proprie competenze professionali. Molte associazioni hanno adottato come criterio di valutazione quantitativa e qualitativa della formazione 50 Crediti Formativi annui che saranno valutati dal Co- mitato Scientifico dell’associazione nell’arco di tre anni (150 Crediti).

4) L’elenco dei soci iscritti al Registro Professionale deve essere reso pubblico sul sito internet dell’associazione. Ovviamente l’iscrizione al Registro costituisce un ulteriore elemento di qualifica- zione professionale.

5) Le associazioni promuovono e verificano la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri soci.

6) Le associazioni devono strutturare il proprio sito internet con tutte le informazioni previste dalla legge non più solo per i soci ma anche per la clientela. Le associazioni sono rappresentanti e “garanti” della professionalità dei propri soci.

7) Le associazioni attivano un servizio/ufficio telematico per le relazioni con il pubblico. Il servi- zio deve essere in grado di dare informazioni in tempi rapidi sulla professione e sui professionisti non- ché di raccogliere le eventuali lamentele-proteste-denunce della clientela.

Dal 28 Maggio è entrato in vigore anche il Decreto Legge n.13 approvato nel Gennaio 2013. Questo D.L. promuove la formazione permanente come diritto della persona e assicura a tutti pari op- portunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali. Il D.L. in particolare definisce: − l’apprendimento permanente, − l’apprendimento formale, − l’apprendimento non formale, − l’apprendimento informale, − la competenza professionale, − l’individuazione e la validazione delle competenze, − la certificazione delle competenze, − il sistema nazionale di certificazione delle competenze.Il testo di questo D.L. (vedi allegato) adegua la legislazione italiana a quella degli altri stati europei.

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