SIAF Liguria

Regolamento

DIVISIONE REGIONALE PER L’ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI SOCI IN FORMAZIONE

Regolamento per la Disciplina dei Tirocini Professionali

Preambolo

Il tirocinio formativo, in lingua francese: stage, indica un’esperienza in azienda di durata molto variabile, allo scopo principale di apprendimento e formazione. Nei paesi anglofoni è, infatti, chiamato internship ed è una modalità di assunzione riservata a studenti delle scuole superiori o universitari, o utilizzata in un ambito professionale. In quest’ultimo caso, l’internship corrisponde al tirocinio o praticantato italiano. Se lo stage è obbligatorio, è meglio detto tirocinio o praticantato.

Secondo la legislazione italiana, lo stage non è in alcun modo considerabile come un rapporto di lavoro subordinato, e questo spiega il motivo per cui non è obbligatoria la retribuzione degli stagisti (anzi, per legge essa è vietata e i soldi eventualmente percepiti dallo stagista vengono concessi a puro titolo di rimborso spese) e l’inesistenza dei minimi contrattuali. Lo stagista non matura né ferie né permessi, né ha diritto a periodi di malattia. Periodi brevi di ferie o permessi possono essere concessi dal tutor previa richiesta dell’interessato. Non esiste nessun preavviso di fine rapporto da parte di ciascuno dei contraenti (cioè lo stage può essere terminato senza preavviso e senza motivazione sia da parte dell’azienda che da parte dello stagista), diversamente dai contratti di lavoro in cui il lavoratore che si licenzia o che viene licenziato deve dare o ricevere un preavviso di licenziamento secondo contratto, salvo diverse disposizioni contrattuali. Inoltre lo stagista non ha diritto ai contributi previdenziali, ma solo al versamento dei contributi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 1 Considerazioni Generali

Il Consiglio Direttivo Nazionale Visto l’Art 18 della LEGGE 196/97 riguardante l’attività di Tirocini Formativi e di Orientamento; Visto il D.M. 142 del 25/3/98 pubblicato Sulla G.U. del 12/5/98, Vista la Circolare del 15 luglio 1998 n. 92 del Ministero del Lavoro ­ Direzione generale impiego; Visto il Decreto Legislativo del 10 settembre 2003, n° 276 e Vista la Circolare N. 52/99 avente come oggetto: Stage in azienda, con riferimento agli Stages effettuati presso le aziende da giovani che svolgono attività di formazione professionale che non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 25/3/98, n.142 Comunque, per le attività stageriali nell’ambito dei Programmi di inserimento dei soci in formazione nei registri di certificazione della S.I.A.F si rileva che per i soggetti attuatori permane l’obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e i danni civili, nonché quello di comunicare alle Direzioni Provinciali del lavoro l’avvio delle stesse, che dovranno essere regolate da apposita convenzione o da lettera d’incarico, controfirmata per accettazione tra soggetto attuatore e soggetto ospitante. Considerata l’occorrenza di poter dare la possibilità della Certificazione Professionale anche ai soci in formazione che non frequentano le scuole di specializzazione professionale certificati dalla S.I.A.F, ma comunque abbiano ottemperato alla scolarizzazione di base prevista per accedere agli specifici registri di certificazione, Approva il seguente regolamento per la disciplina dei Tirocini Professionali.

Art. 2 Campo di Definizione

1. Al fine di garantire l’equiparazione tra i soci che hanno conseguito dei titoli abilitanti rilasciati dalle scuole accreditati dalla S.I.A.F o ad esse parificate e, tra i privatisti che intendono produrre richiesta di accreditamento professionale a prescindere dalla frequenza alle suddette scuole, per poter essere certificati negli appositi registri professionali, è prevista la possibilità di effettuare un tirocinio professionale di cui all’ Art 3 e Art 4 del presente regolamento mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per essere ammessi al tirocinio professionale e indispensabile essere iscritti come Soci in Formazione.

Art. 3 Titoli di Studio Richiesti

1. Per soci in formazione che intendono avvalersi della parificazione di cui all’Art.1 per afferire al registro di certificazione professionale di Counselor e Armonizzatori Famigliari è richiesto il diploma di laurea triennale in Psicologia, Scienze dell’Educazione e Formazione, Diplomi Triennali rilasciate da scuole non accreditate dalla S.I.A.F, Scienze della Comunicazione, della Nutrizione e Infermieristiche, Sociologia, Lettere e Filosofia, Assistenti Sanitarie. Altre lauree triennali verranno considerate valide previo accordo con la Divisione Centrale per l’orientamento e la Formazione Professionale dei Soci in Formazione della S.I.A.F.

2. Per soci in formazione che intendono afferire al registro di certificazione professionale di Operatore Olistico è richiesto il Diploma di secondo grado superiore. 3. Per soci in formazione che intendono afferire al registro di certificazione professionale di Counselor Olistico non è data la possibilità di comparazione del titolo rilasciato dalle specifiche scuole professionalizzanti, vista la specifica tipologia dell’attività professionale.

Art. 4 Durata del Tirocinio

Il numero del monte ore per il tirocinio professionale è stabilito di 1200 ore, ma varia in funzione degli ECP posseduti da parte del socio in formazione al momento della richiesta d’iscrizione ai registri professionali di afferenza. La durata dei rapporti, non costituenti ragguagli di lavoro, non sarà comunque mai superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti.

Art. 5 Computazioni del Tirocinio

1. Per studenti universitari o neolaureati che abbiano svolto attività di tirocinio sia pre­lauream che post­lauream presso enti riconosciute dalle rispettive università, il tirocinio svolto sarà computato come ore effettive di tirocinio professionale.

Art. 6 Enti Ospitanti

1. Possono ospitare tirocinanti soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per

l’impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a

partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione, associazioni culturali regolarmente registrate.

2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della S.I.A.F. 3. Gli enti riconosciuti dalle rispettive università per ospitare tirocinanti, sono ipso facto riconosciuti come enti ospitanti per i soci in formazione della S.I.A.F.

4. Le scuole accreditate dalla S.I.A.F sono anch’esse ipso facto riconosciuti come enti ospitanti tirocinanti per i soci in formazione della S.I.A.F.

Art. 7 Convenzioni

1. Lo svolgimento dei tirocini avviene sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui all’Art 6 e i datori di lavoro pubblici e privati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale 2. Alla convenzione, predisposta secondo il modello allegato CT1 al provvedimento medesimo, deve essere accluso un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio (anch’esso allegato alla seguente disposizione).

3. è fatto obbligo da parte dei soggetti promotori, di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la responsabilità civile, l’assicurazione può avvenire anche a carico del tirocinante stesso purché regolarmente documentata.

4. di garantire, inoltre, la presenza di un tutore come responsabile didattico­ organizzativo delle attività; l’ente ospitante dovrà stipulare la predetta convenzione con l’INAIL direttamente e a proprio carico o a carico del Socio in Formazione, qualora non sono disposti accordi di diversa natura tra le parti.

5. non è prevista la computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, poiché gli stessi non sono oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto non finalizzati all’occupazione.

6. Tali convenzioni sono rinnovabili per tacito assenso se non preventivamente disdette con lettera raccomandata da inoltrare tre mesi prima da una delle parti, in ogni caso il tirocinio attivato entro tale data sarà ritenuto valido.

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