SIAF Liguria

NORME REGIONALI SULLE DISCIPLINE BIONATURALI PER IL BENESSERE

I. La Regione, allo scopo di migliorare la qualità della vita e contribuire a realizzare il  benessere dei propri cittadini, riconosce la qualifica di operatore in ciascuna dellediscipline bionaturali per il benessere di cui all’articolo 2 e, a tutela dell’utenza.

garantisce la loro corretta esecuzione.

2. Le discipline di cui al comma 1 condividono l’obiettivo di educare la persona a stili

di vita salubri e rispettosi dell’ambiente e concorrono a prevenire gli stati di disagio

fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo senza

perseguire finalità terapeutiche o curative.

Articolo 2

(Discipline bionaturali per il benessere)

1. Per discipline bionaturali per il benessere si intendono: lo shiatsu. la riflessologia, lo

watsu, la pranoterapia, la naturopatia, lo yoga, la kinesiologia, il massaggio tradizionale.

2. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’articolo 9. può prevedere l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3 di nuove discipline bionaturali per il benessere.Articolo 3

(Elenco regionale per le discipline bionaturali per il benessere)

1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’Elenco delle discipline bionaturali per il benessere.

2. L’Elenco è suddiviso in due sezioni:

a) Organizzazioni con finalità didattiche, Associazioni e Scuole di Formazione;

b) Operatori delle discipline bionaturali per il benessere.

3. Ciascuna sezione dell’Elenco è suddivisa in settori riferiti ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere.

4. La sezione a) dell’Elenco è a sua volta suddivisa nelle sottosezioni ”associazioni ” ed

“imprese”.

Articolo 4

(Associazioni)

1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell’Elenco regionale di cui all’articolo 3 le

associazioni a diffusione nazionale o regionale ovvero aderenti ad associazioni a

diffusione nazionale o regionale operanti in Liguria, che prevedono nell’atto

costitutivo tra i propri fini lo svolgimento di attività didattica e formativa, purché

in possesso di sedi conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente.

Articolo 5

(Imprese)

1. Ai fini dell’iscrizione nella sezione a) dell’Elenco regionale le imprese operanti in

Liguria che svolgono attività didattico-formative nelle discipline bionaturali per il

benessere devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) partita IVA;

b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria. Artigianato e Agricoltura;

e) disponibilità di una sede appropriata e conforme alla normativa igienico-

sanitaria vigente.

Articolo 6

(Qualifica di operatore)

1.La Regione riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline

bionaturali per il benessere a coloro che abbiano superato la prova d’esame

conclusiva di specifici corsi teorico-pratici organizzati da associazioni o da

imprese iscritte nella sezione a) dell’Elenco regionale.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all’articolo 9,

definisce con proprio provvedimento, per ogni singola disciplina, le materie oggetto

del corso di cui al comma 1 nonché la durata e le modalità del suo svolgimento,

3. L’esame di cui al comma 1 è sostenuto davanti ad una commissione composta da:

a) l’Assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il Dirigente della struttura regionale competente;

c) esperti nella specifica disciplina bionaturale che abbiano esercitato attività

didattica e formativa almeno quinquennale, designati dalle associazioni iscritte

nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3;

d) due figure professionali da reperire in ambito medico designate dagli Ordini

professionali competenti.Articolo 7

(Esercizio dell’attività di operatore nelle discipline bionaturali per il benessere)

1. L’esercizio nel territorio della Regione delle attività di operatore in ciascuna delle

discipline bionaturali per il benessere è subordinato alla preventiva iscrizione nella

sezione b) dell’EIenco regionale di cui all’articolo 3.

2. Ai fini della iscrizione occorre:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono

equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno

regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.

286 (testo unico delle disposizioni concementi la disciplina dell’immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;

c) diploma della scuola dell’obbligo o altro diploma conseguito all’estero per il

quale sia valutata l’equivalenza dalla competente autorità italiana;

d) possesso della qualifica conseguita ai sensi dell’articolo 6 o qualifica

equipollente conseguita in Paesi dell’Unione Europea o in Paesi terzi;

e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi

derivanti dall’attività.

Articolo 8

(Domanda di iscrizione all’Elenco)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dirigente

della struttura regionale competente definisce con proprio decreto lo schema tipo

per le domande di ammissione e la documentazione da allegare.

2. Il Dirigente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda provvede

all’iscrizione e ne dispone la comunicazione all’interessato; la domanda si

considera accolta qualora il termine decorra senza che venga comunicalo

all’interessato il provvedimento di diniego.

3. Il Dirigente altresì competente, nei casi di cui all’articolo 11. comma 2. a disporre

la sospensione o la cancellazione dall’elenco.

Articolo 9

(Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere)

1. E’ istituito presso la Regione il Comitato regionale delle discipline bionaturali per il

benessere.

2. Il Comitato è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di Presidente;

b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dalle

associazioni o dalle imprese iscritte per il settore di riferimento nell’Elenco

regionale di cui articolo 3;

c) un rappresentante designato dal Comitato regionale per la tutela dei

consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 26;

d) il Dirigente della struttura regionale competente.

3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta

regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sulla base delle designazioni pervenute.

4. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo

comporta la decadenza dal Comitato.

5. Il Comitato dura in carica cinque anni.

6. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le funzioni di segreteria

un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla D.

7. Ai membri del Comitato spettano i compensi previsti dalla Tabella A allegata alla

legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 recante la disciplina dei compensi ai

componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione.

Articolo 10

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere sui provvedimenti di sospensione e cancellazione dall’Elenco di

cui all’articolo 3;

b) esprime parere in merito alla valutazione di equipollenza dei titoli di studio di

cui all’articolo 7, comma 2, lettera d);

c) elabora proposte in merito agli indirizzi per rendere omogenei sul territorio

regionale la struttura e i contenuti dei corsi di cui all’articolo 6;

d) esprime parere alia Giunta regionale in merito al riconoscimento di discipline

bionaturali per il benessere emergenti, finalizzato all’inserimento nell’Elenco

di cui all’articolo 3:

e) presenta proposte alla Giunta regionale per la divulgazione e la conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere.

2. Il Presidente del Comitato, per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1.

lettera e), convoca fra i rappresentanti delle discipline bionaturali per il benessere

solo quelli espressione della disciplina presa in considerazione.

Articolo 11

(Sanzioni)

1. A coloro che esercitano l’attività di operatore in una delle discipline bio-naturali per

il benessere individuate ai sensi dell’articolo 2 senza essere iscritti nell’Elenco

regionale, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1500

euro, secondo le modalità previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45

(norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza

della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

2. Sono altresì sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 coloro che

esercitano una disciplina bionaturale diversa da quella per la quale risultano iscritti

nell’Elenco: in tale ultimo caso, può essere disposta la sospensione per un periodo

massimo di tre mesi e, in caso di recidiva, la cancellazione dall’Elenco.

Articolo 12

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione, sono iscritti nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3

coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7. comma 2, lettere a), b), c)

ed e), nonché di qualifica conseguita presso associazioni o imprese di cui agli

articoli 4 e 5 acquisita anteriormente alla vigenza della presente legge, ne facciano

apposita richiesta al Dirigente della struttura regionale competente entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Articolo 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante gli

stanziamenti iscritti nell’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento’, dello stato di

previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni previste al Particelo 11 sono introitati al PU.P.B.

3.1.2 “Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti” dello stato di

previsione dell’entrata del bilancio regionale”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della

Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge

della Regione Liguria.

Si dichiara che il presente testo di legge è conforme a quello deliberato dal

Consiglio regionale nelle sedute del 12 e 19 ottobre 2004.Genova. 19 ottobre 2004

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