SIAF Friuli Venezia Giulia
Opportunità per i counselor o operatori olistici
TIPO DI INTERVENTO
Contributo a fondo perduto per le spese di formazione sostenute nei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, associata o societaria.
A CHI SI RIVOLGE
Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali.
Professionisti non ordinistici che siano aderenti ad associazioni inserite nel registro regionale previsto dall’ art. 4 della LR 13/2004.
Professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet
REQUISITI
- Aver iniziato l’attività professionale da non più di tre anni, decorrenti dalla data di apertura di partita IVA in forma individuale, associata o societaria
- Residenza in Friuli Venezia Giulia
- Sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia
- Svolgimento esclusivamente di un’attività libera e professionale in forma individuale, associata o societaria
- lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
- titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall’I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private
- collaboratori di impresa familiare
- artigiani
- commercianti
- coltivatori diretti
- titolari di impresa individuale
- amministratori di società di persone o di capitali
I requisiti devono essere posseduti dal beneficiario per l’intera durata del periodo contributivo, che inizia dalla data di presentazione della domanda e si conclude il giorno in cui il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta.
Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, l’inizio del periodo contributivo coincide con la data del primo documento di spesa ammesso a contributo.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL TRIENNIO
Chi ha aperto la partita IVA da più di tre anni, può beneficiare dei contributi per le spese di formazione professionale se ha variato presso la competente Agenzia delle Entrate il codice attività (ATECO) relativo all’attività professionale per la quale viene chiesto il contributo.
Per questa tipologia di soggetti la data di inizio dell’attività professionale, da cui decorre il triennio, coincide con la data di variazione del codice attività (ATECO).
Inoltre, la domanda può essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza del triennio, se è riferita esclusivamente a spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data della domanda ed effettuate nel triennio.
PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo deve:
- essere realizzato da organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università
- iniziare in una data compresa tra la data di inizio attività e la scadenza del triennio
- concludersi, non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del triennio, con il rilascio di un titolo ovvero di un certificato rilasciato dall’ente erogatore che attesti le competenze acquisite nel percorso formativo
Sono esclusi i percorsi svolti tramite formazione a distanza.
SPESE AMMESSE
- spese di iscrizione per la frequenza del percorso formativo;
- acquisto di testi connessi al percorso formativo;
- premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell’interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi;
Se la sede del corso dista almeno 100 km dalla residenza del richiedente sono ammissibili anche:
- spese di viaggio;
- spese accessorie di soggiorno, calcolate con riferimento al paese estero di svolgimento del corso e alla durata del percorso formativo espresso in giorni, determinate in maniera forfettaria, secondo quanto indicato nell’allegato A – “Modalità di calcolo delle spese accessorie di soggiorno”
Le spese di viaggio (biglietti aerei, pullman o ferroviari) sono riferite esclusivamente ad un percorso di andata e ritorno per la località più vicina alla sede del corso. Sono riconosciute spese per ulteriori tragitti qualora il percorso formativo preveda interruzioni superiori a quindici giorni, nel limite massimo di tre tragitti di andata e ritorno.
Le spese accessorie di soggiorno sono riferite esclusivamente al numero di giorni nei quali si svolgono le attività formative, conteggiate dalla data di avvio alla data di fine delle stesse, compresi i giorni di svolgimento degli esami.
Sono esclusi i periodi di sospensione delle attività formative superiori a quindici giorni solari consecutivi ovvero i periodi di mancata frequenza superiori a sette giorni solari consecutivi.
Non sono ammissibili a contributo le spese accessorie di soggiorno qualora l’iscrizione al percorso formativo preveda anche le spese di alloggio.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
- al 90% delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al fatturato;
- al 70% delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;
- al 50% delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari, desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro;
- al 30% delle spese ammissibili, qualora il volume d’affari, desumibile dall’ultima dichiarazione IVA presentata ovvero il totale dei componenti positivi, desumibile dall’ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.
Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le analoghe finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.
L’importo della detrazione fiscale per spese di istruzione, se fruita, viene computata in diminuzione dell’importo di iscrizione ammissibile a contributo.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di contributo può essere riferita anche a più di un percorso formativo e può essere presentata per due volte nell’arco del triennio, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a euro 10.000,00.
Il triennio decorre dalla data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Non sono finanziabili le domande presentate successivamente alla scadenza del termine del triennio di attività, tranne nei casi espressamente previsti dal Regolamento.
La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l’avvenuta presentazione all’ufficio della rendicontazione relativa alla prima domanda.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande di contributo devono essere presentate in bollo (16,00 euro) alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università sulla modulistica resa disponibile su questo sito web
Per info e dettagli collegarsi al seguente link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/FOGLIA8/