SIAF Emilia Romagna

OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE

 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONSIGLIO REGIONALE

VII Legislatura

Deliberazione legislativa n. 162/2005

ISTITUZIONE DELLA FIGURA DI OPERATORE PROFESSIONALE NATUROPATA DEL BENESSERE

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 15 febbraio 2005

Art. 1

Finalità

1. La presente legge ha lo scopo di riconoscere ed istituire la figura dell’Operatore professionale naturopata del benessere (di seguito indicato come ‘naturopata’) al fine di garantire all’operatore una qualifica per le prestazioni o servizi che ne derivano ed al cittadino la garanzia di una qualificata professionalità dell’operatore stesso.

Art. 2

Definizione e principi

1. Per naturopatia si intende l’insieme di metodi naturali per garantire e migliorare la qualità della vita.

2. II naturopata è un operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell’individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualità della vita.

3. Il naturopata opera nei seguenti ambiti:

a) educativo: educare le persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicofisico indicando i comportamenti più idonei da seguire;

b) preventivo: riconoscere in stili di vita inadeguati e patogeni la causa sempre più frequente di un peggioramento della qualità della vita ed insegnare ai clienti stili di vita e metodiche per il recupero ed il mantenimento di condizioni di benessere;

c) assistenziale: aiutare il cliente a riconoscere propri eventuali squilibri psico-fisico-emotivi o predisposizioni ad essi e proporre metodiche dolci per favorire il ripristino dell’equilibrio e del benessere secondo una visione olistica della persona.

Art. 3

Profilo professionale e competenze

1. Il naturopata è in possesso di un diploma conseguito, presso un istituto pubblico o privato accreditato, al termine di un percorso formativo triennale di 1200 ore, di cui 200 di pratica, dopo il superamento di verifiche annuali e di un esame finale con discussione di una tesi e conseguente valutazione di merito.

2. Il naturopata promuove il benessere e il mantenimento della salute dell’individuo attraverso:

a) l’osservazione della costituzione del terreno per una valutazione olistica del cliente;

b) l’educazione-informazione sull’alimentazione naturale, sull’igiene, sull’attività fisica e sugli stili di vita;

c) l’educazione all’abitare secondo principi di architettura organica ed ecologica;

d) l’utilizzo di tecniche quali il massaggio, il rilassamento e la respirazione;

e) l’utilizzo di rimedi della fitoterapia tradizionale, di integratori alimentari, di olii essenziali per uso esterno e di floriterapia;

f) lo stimolo delle potenzialità di autoguarigione dell’organismo;

g) lo sviluppo nel soggetto di una presa di coscienza delle proprie dinamiche relazionali e conflittuali.

3. Le pratiche svolte dal naturopata non hanno carattere di prestazioni sanitarie e non si prefiggono la diagnosi, la cura e la riabilitazione di patologie specifiche, né la prescrizione di farmaci o diete.

4. Il naturopata opera di norma in centri di benessere, palestre, centri fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione ed in ambiti, anche propri, in coerenza con le competenze di cui al presente articolo.

Art. 4

Iter formativo

1. Il titolo viene rilasciato da enti di formazione pubblici, regionali, privati accreditati, od in associazione fra loro, al termine di un iter formativo, di almeno 1200 ore di cui circa 200 ore di pratica in strutture che operino nell’ambito della medicina convenzionale e non, della durata di tre anni.

2. L’individuazione dei requisiti di accesso ai percorsi per naturopata e l’eventuale riconoscimento di crediti formativi per la riduzione della durata dei percorsi si effettua in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e successivi provvedimenti di attuazione in merito a figure professionali, qualifica e standard formativi.

3. Il percorso formativo si articola in un corso base propedeutico di 400 ore e approfondimenti specialistici in indirizzi individuati con delibera della Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all’articolo 5.

Art. 5

Istituzione del Comitato regionale per la naturopatia

1. E’ istituito il Comitato regionale per la naturopatia (di seguito ‘Comitato’) con finalità di consulenza per la Giunta regionale sull’attuazione della presente legge.

2. Il Comitato è composto da:

a) un rappresentante dell’Assessorato con competenza alla formazione;

b) un rappresentante dell’Assessorato competente alla sanità;

c) un rappresentante dell’Associazione dei consumatori;

d) un esperto, nominato dalla Regione, per ognuno degli indirizzi indicati al comma 3 dell’articolo 4.

3. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) valutare la validità delle discipline esistenti e di quelle emergenti da inserire nell’iter formativo;

b) stabilire i criteri per l’accreditamento delle scuole che vogliono essere riconosciute dalla Regione;

c) stabilire i criteri per il riconoscimento dei naturopati che abbiano conseguito il diploma in altre Regioni o Paesi, ed il riconoscimento degli operatori che siano in possesso di adeguate esperienze per svolgere le pratiche di cui all’articolo 3;

d) valutare la struttura organizzativa, finanziaria e l’iter formativo delle scuole che chiedono l’accreditamento;

e) attuare un costante monitoraggio sulle associazioni o istituti accreditati alla formazione, affinché vengano rispettate le indicazioni specifiche;

f) istituire il registro regionale degli istituti di formazione;

g) istituire il registro, suddiviso in elenchi di specializzazione, degli Operatori professionali naturopati del benessere.

4. Il Comitato formula le proprie proposte agli organi competenti della Regione per le conseguenti determinazioni.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Alla determinazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà a decorrere dall’esercizio finanziario 2006, con legge di approvazione del bilancio.

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