{"id":259,"date":"2014-11-12T09:59:24","date_gmt":"2014-11-12T08:59:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.siafitalia.it\/veneto\/?p=259"},"modified":"2014-11-12T10:02:07","modified_gmt":"2014-11-12T09:02:07","slug":"interventi-per-formazione-degli-operatori-discipline-bio-naturali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.siafitalia.it\/veneto\/interventi-per-formazione-degli-operatori-discipline-bio-naturali\/","title":{"rendered":"Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali"},"content":{"rendered":"<table border=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\">\n<p style=\"text-align: justify\"><b>Bur n. 88 del 10\/10\/2006<\/b><\/p>\n<p>LEGGE REGIONALE N. 19 del 06 ottobre 2006<\/p>\n<p>Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali.<\/p>\n<p>Il Consiglio regionale ha approvato<br \/>\nIl Presidente della Giunta regionale<br \/>\npromulga<\/p>\n<p>la seguente legge regionale:<\/p>\n<p>Art. 1 &#8211; Ambito di applicazione<\/p>\n<p>1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di miglioramento della qualit? della vita mediante interventi di formazione degli operatori, la Regione del Veneto individua<br \/>\nle discipline bio-naturali (DBN).<br \/>\n2. Non sono comunque riconducibili alle disciplinebio-naturali le attivit? di prevenzione, cura e riabilitazione della salute fisica e psichica della popolazione erogate dal<br \/>\nservizio sanitario nazionale.<br \/>\n3. Per il conseguimento delle finalit? di cui al comma 1, la Regione del Veneto entro centoottanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge definisce l&#8217;elenco delle<br \/>\ndiscipline bio-naturali, sentito il comitato di cui all&#8217;articolo 3.<br \/>\n4. Ai fini della presente legge si definisce operatore di disciplinebio-naturali chi, in possesso di adeguata formazione, opera per la piena e consapevole assunzione di<br \/>\nresponsabilit? di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entit? globale e indivisibile, attraverso metodi<br \/>\ned elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata; l&#8217;operatore in disciplinedel benessere e bio-naturali non prescrive farmaci e non utilizza metodiche specifiche della<br \/>\nprofessione dello psicologo.<br \/>\nArt. 2 &#8211; Interventi di formazione<\/p>\n<p>1. La Regione del Veneto cura la formazione professionale dell&#8217;operatore di discipline bio-naturali e provvede al rilascio dell&#8217;autorizzazione ai corsi e alla definizione delle<br \/>\nattivit? didattico formative.<br \/>\n2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 &#8220;Istituzione<br \/>\ndell&#8217;elenco regionale degli organismi di formazione accreditati&#8221;, con esperienza nel settore e nelle discipline di riferimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa<br \/>\nstatale e regionale ed in particolare dall&#8217;articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 &#8220;Legge-quadro in materia di formazione professionale&#8221; e dell&#8217;articolo 11 della legge<br \/>\nregionale 30 gennaio 1990, n. 10 &#8220;Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro&#8221; e successive modificazioni.<br \/>\n3. La Giunta regionale, su proposta del comitato di cui all&#8217;articolo 3, stabilisce, inoltre, per ogni singola disciplina:<br \/>\na) i livelli di formazione per l&#8217;esercizio dell&#8217; attivit? lavorativa degli operatori delle discipline bio-naturali, che debbono prevedere, oltre alla preparazione strettamente<br \/>\ntecnica, anche la conoscenza e l&#8217;addestramento alla comunicazione e alla relazione con l&#8217;utente;<\/p>\n<p>b) i criteri per l&#8217;adozione dei programmi di formazione;<\/p>\n<p>c) il monte ore minimo dei corsi di formazione comprensivo di uno stage pratico pari ad almeno il trenta per cento del monte ore complessivo. I corsi di formazione avranno<br \/>\nuna durata di almeno tre anni.<\/p>\n<p>4. I corsi di formazione per operatore di DBN possono essere cofinanziati dalla Regione che annualmente determina i criteri ed i parametri di finanziamento anche<br \/>\naccedendo a progetti di formazione professionale previsti e cofinanziati dall&#8217;Unione europea.<br \/>\nArt. 3 &#8211; Comitato di coordinamento regionale per le DBN<\/p>\n<p>1. Entro novanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, ? istituito presso la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, il comitato di<br \/>\ncoordinamento regionale per le DBN.<br \/>\n2. Il comitato di coordinamento regionale per le DBN:<br \/>\na) svolge attivit? di monitoraggio delle disciplinebio-naturali, valuta la validit? di quelle emergenti ed esprime parere alla Giunta regionale per il loro inserimento nell&#8217;elenco<br \/>\ndi cui all&#8217;articolo 1;<\/p>\n<p>b) propone alla Giunta regionale, il curriculum formativo ed il livello di formazione per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit? lavorativa di cui alla presente legge;<\/p>\n<p>c) propone alla Giunta regionale i criteri per l&#8217;adozione dei programmi di formazione;<\/p>\n<p>d) propone alla Giunta regionale le modalit? per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuirsi a titoli e discipline pregresse.<\/p>\n<p>3. Il comitato nominato ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 &#8220;Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e<br \/>\ndisciplina della durata degli organi&#8221; e successive modificazioni, ? composto da:<br \/>\na) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, in qualit? di presidente;<\/p>\n<p>b) tre rappresentanti designati dalle associazioni, di cui uno esperto nelle materie disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 &#8220;Disciplina dell&#8217;attivit? di estetista&#8221;, che alla<br \/>\ndata di entrata in vigore della presente legge, sono maggiormente rappresentative a livello regionale della generalit? delle discipline bio-naturali e che:<\/p>\n<p>1) operano da almeno un anno;<\/p>\n<p>2) sono dotate di un codice di deontologia professionale di garanzia della qualit? delle discipline bio-naturali svolte a servizio dei clienti e della correttezza professionale<br \/>\ndei propri iscritti;<\/p>\n<p>c) tre rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di<br \/>\nlavoro;<\/p>\n<p>d) cinque esperti di chiara fama nei settori di cui alla presente legge, dei quali uno esperto in materia della comunicazione e della relazione con l&#8217;utente.<\/p>\n<p>Art. 4 &#8211; Esame finale e rilascio dell&#8217;attestato di qualifica<\/p>\n<p>1. La frequenza ai corsi ? obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato<br \/>\ndalla Giunta regionale nel provvedimento di autorizzazione dei corsi, e comunque non superiore al quindici per cento delle ore complessive.<br \/>\n2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un&#8217;apposita commissione d&#8217;esame, la cui composizione ? definita<br \/>\ndalla Giunta regionale su proposta del comitato di cui all&#8217;articolo 3.<br \/>\n3. In caso di assenze superiori al quindici per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverr? secondo<br \/>\nmodalit? definite nel provvedimento di cui al comma 1.<br \/>\n4. All&#8217;allievo che supera la prova ? rilasciato dalla Giunta regionale un attestato di qualifica valido ai fini dell&#8217;iscrizione al registro di cui all&#8217;articolo 5.<\/p>\n<p>Art. 5 &#8211; Registro degli operatori in discipline bio-naturali<\/p>\n<p>1. Per le finalit? di cui all&#8217;articolo 1, comma 1 ? istituito presso la Giunta regionale, il registro regionale degli operatori in disciplinebio-naturali, suddiviso in sezioni<br \/>\ncorrispondenti alle diverse discipline bio-naturali, di seguito denominato registro.<br \/>\n2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito i percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base ai criteri definiti dal comitato di cui all&#8217;articolo 3.<br \/>\nArt. 6 &#8211; Intese interregionali<\/p>\n<p>1. La Giunta regionale promuove, nelle sedi istituzionali opportune, la conclusione di apposite intese con altre regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi<br \/>\nomogenei, attinenti alle disciplinebio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.<br \/>\nArt. 7 &#8211; Norma transitoria<\/p>\n<p>1. In prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione e sulla base delle proposte definite dal comitato di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 3, quantifica il credito formativo da attribuire a titoli e attivit? pregresse in relazione all&#8217;iscrizione degli operatori di discipline bio-naturali al registro di cui all&#8217;articolo<br \/>\n5, prevedendo misure compensative nei casi in cui i crediti formativi pregressi risultino insufficienti rispetto ai contenuti della formazione previsti dalla presente legge.<br \/>\n2. I soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi di legge, che abbiano esercitato professionalmente le discipline bio-naturali in<br \/>\nindirizzi riconducibili alla sfera delle attivit? professionali di estetista, hanno titolo ad essere iscritti al registro degli operatori di discipline bio-naturali istituito ai sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 5.<br \/>\nArt. 8 &#8211; Norma finanziaria<\/p>\n<p>1. Agli oneri di parte corrente relativi agli interventi di formazione di cui all&#8217;articolo 2 della presente legge, si fa fronte con le risorse allocate all&#8217;upb U0175 &#8220;Formazione<br \/>\nprofessionale&#8221; del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.<br \/>\n2. Agli oneri di parte corrente relativi al funzionamento del comitato di cui all&#8217;articolo 3, si fa fronte con le risorse allocate all&#8217;upb U0023 &#8220;Spese generali di funzionamento&#8221;<br \/>\ndel bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.<br \/>\nLa presente legge sar? pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. ? fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla<br \/>\nosservare come legge della Regione veneta.<\/p>\n<p>Venezia, 6 ottobre 2006<\/p>\n<p>Galan<\/p>\n<p>INDICE<\/p>\n<p>Art. 1 &#8211; Ambito di applicazione<br \/>\nArt. 2 &#8211; Interventi di formazione<br \/>\nArt. 3 &#8211; Comitato di coordinamento regionale per le DBN<br \/>\nArt. 4 &#8211; Esame finale e rilascio dell&#8217;attestato di qualifica<br \/>\nArt. 5 &#8211; Registro degli operatori in discipline bio-naturali<br \/>\nArt. 6 &#8211; Intese interregionali<br \/>\nArt. 7 &#8211; Norma transitoria<br \/>\nArt. 8 &#8211; Norma finanziaria<\/p>\n<p>Dati informativi concernenti la legge regionale 6 ottobre 2006, n. 19<\/p>\n<p>Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui ? sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni<br \/>\nresponsabilit? conseguente a eventuali errori od omissioni.<\/p>\n<p>Per comodit? del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:<\/p>\n<p>1 &#8211; Procedimento di formazione<\/p>\n<p>2 &#8211; Relazione al Consiglio regionale<\/p>\n<p>3 &#8211; Struttura di riferimento<\/p>\n<p>1. Procedimento di formazione<br \/>\n&#8211; La proposta di legge ? stata presentata al Consiglio regionale in data 16 maggio 2005, dove ha acquisito il n. 11 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei<br \/>\nConsiglieri Stival, Astolfi, Gianpaolo Bottacin, Caner, Ciambetti, Conte, Da Re, Finozzi, Manzato, Sandri e Tosi;<br \/>\n&#8211; Il progetto di legge ? stato assegnato alla 6? commissione consiliare;<br \/>\n&#8211; La 6? commissione consiliare ha completato l&#8217;esame del progetto di legge in data 28 novembre 2005;<br \/>\n&#8211; Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Dario Bond, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 settembre 2006, n.<br \/>\n11414.<\/p>\n<p>2. Relazione al Consiglio regionale<br \/>\nSignor Presidente, colleghi consiglieri,<\/p>\n<p>la presente proposta di legge ? il frutto di un lungo lavoro svolto gi? nella scorsa legislatura e vuole essere una risposta sia alle esigenze di quanti operano nell&#8217;ambito di<br \/>\nquelle che sono definite discipline bionaturali, sia, ed in primis, a quelle dell&#8217;utenza.<\/p>\n<p>Nell&#8217;ultimo decennio, infatti, si sono affermate ed ampiamente diffuse nella realt? sociale numerose discipline mirate a stimolare le risorse vitali della persona, ad educare a<br \/>\nstili di vita salubri e rispettosi dell&#8217;ambiente, in ultima analisi a migliorare la qualit? della vita della persona stessa.<\/p>\n<p>Tali discipline sono state definite in vari modi: terapie energetiche, pratiche complementari, medicine non convenzionali o alternative.<\/p>\n<p>Risulta evidente che tale ultima definizione utilizzando il termine &#8220;medicine&#8221;, le quali, per contro, esulano completamente dall&#8217;ambito di cui trattasi, pu? dar luogo a gravi<br \/>\nequivoci, che non solo ne rendono difficoltoso l&#8217;approccio istituzionale, ma soprattutto, possono indurre confusione o, peggio, errore nell&#8217;utente, che deve, al contrario, essere<br \/>\nsalvaguardato in via assoluta.<\/p>\n<p>Ricondurre, invero, nell&#8217;ambito di una stessa categoria, discipline definite bionaturali ma caratterizzate da dichiarata finalit? terapeutica e medica, quali, ad esempio, la<br \/>\nmedicina ajurvedica, l&#8217;agopuntura, la fitoterapia, l&#8217;omeopatia e tecniche alternative che si collocano completamente al di fuori dell&#8217;ambito medico, pur complementarizzandolo<br \/>\nin quanto si rivolgono al benessere globale della persona, oltre ad essere erroneo non pu? che disorientare ed indurre facili equivoci, sia, come detto, nell&#8217;utenza, sia nel<br \/>\nsettore stesso degli operatori.<\/p>\n<p>Si avverte, pertanto, chiaramente, in questo contesto, la necessit? di uno strumento normativo che porti ad individuare tali discipline e, nel contempo, garantisca una<br \/>\nadeguata formazione degli operatori. Per tale via, infatti, non solo si giunge ad una giusta valorizzazione di queste professionalit?, ma si pone in essere una adeguata tutela<br \/>\ndell&#8217;utente che viene ad essere garantito da uno specifico percorso formativo che l&#8217;operatore stesso deve seguire.<\/p>\n<p>Nel corso dell&#8217;iter istruttorio svoltosi in Commissione, ? emerso chiaramente tale duplice necessit?: da un lato far chiarezza per quanto riguarda l&#8217;esatta individuazione di<br \/>\nqueste discipline, in modo da tenerle nettamente distinte da quello che ? l&#8217;ambito medico, sia convenzionale, che non convenzionale, dall&#8217;altro lato far si che vengano<br \/>\nindividuati specifici percorsi formativi, curati dalla Regione e dotati di particolari standard di qualit? che la Regione stessa dovr? definire. Ci? consentir? di garantire, come gi?<br \/>\nevidenziato, non solo l&#8217;utente ma anche gli operatori del settore, mettendo ordine nello stesso.<\/p>\n<p>Lo strumento normativo oggi all&#8217;esame, stabilendo espressamente e chiaramente, quindi, che le discipline bionaturali non sono in alcun modo riconducibili alle attivit? di<br \/>\nprevenzione, cura e riabilitazione della salute fisica e psichica della popolazione, erogate dal servizio sanitario nazionale, stabilisce che la Regione individui, definendone un<br \/>\napposito elenco, quelle che sono le discipline bionaturali, volte, come tali e come gi? segnalato, al miglioramento della qualit? della vita ed, in ultima analisi, al<br \/>\nraggiungimento di un maggior equilibrio psicofisico attraverso il recupero delle naturali risorse vitali della persona.<\/p>\n<p>Inoltre, lo stesso strumento normativo prevede l&#8217;istituzione di un apposito registro degli operatori delle discipline bionaturali, registro al quale potranno iscriversi soltanto<br \/>\ncoloro i quali avranno frequentato e portato a termine, con superamento delle prove valutative finali, i corsi di formazione cos? come definiti dalla Regione.<\/p>\n<p>Non solo, ma il progetto di legge di cui trattasi, prevede altres?, quale ulteriore momento di garanzia della qualit? dei percorsi formativi e, in buona sostanza, ancora una volta<br \/>\ndegli utenti, la costituzione di un apposito Comitato regionale, denominato Comitato di coordinamento per le discipline bionaturali, che avr? la funzione, non soltanto di<br \/>\nmonitorare le discipline bionaturali, valutandone la validit? ed esprimendo quindi parere alla Giunta per l&#8217;individuazione delle stesse, ma anche e soprattutto di proporre alla<br \/>\nGiunta medesima il curriculum formativo, ovvero il livello di formazione necessario all&#8217;esercizio dell&#8217;attivit? lavorativa di cui trattasi e i criteri per l&#8217;adozione dei programmi di<br \/>\nformazione.<\/p>\n<p>Nel corso dell&#8217;iter istruttorio in Commissione ? emersa altres? la necessit? di addivenire, ai fini della reciproca validazione dei titoli formativi acquisiti nei diversi ambiti<br \/>\nregionali, ad apposite intese interregionali volte, come evidenziato, al riconoscimento dei rispettivi percorsi formativi omogenei.<\/p>\n<p>La Sesta Commissione consiliare permanente, acquisito il parere favorevole, all&#8217;unanimit?, della Quinta Commissione consiliare, ha espresso, a maggioranza, nella seduta<br \/>\ndel 22 settembre 2005, parere favorevole al progetto di legge in argomento che, cos? come modificato dalla Commissione stessa, ? stato dimesso all&#8217;esame dell&#8217;aula<br \/>\nconsiliare.<\/p>\n<p>L&#8217;Assemblea consiliare, nella seduta del 17 novembre 2005, ha ritenuto necessario effettuare un supplemento di istruttoria, in particolare, attraverso l&#8217;audizione dei soggetti<br \/>\ned organismi interessati.<\/p>\n<p>La Commissione, in ossequio all&#8217;esigenza manifestata dall&#8217;Assemblea consiliare, ha provveduto pertanto, nella seduta del 28 novembre 2005, alla consultazione dei nominati<br \/>\nsoggetti ed organismi interessati, all&#8217;esito della quale, condividendo la motivazione e la ratio di alcune osservazioni, ha ritenuto d&#8217;apportare delle modifiche al testo<br \/>\noriginariamente licenziato.<\/p>\n<p>Tra queste si segnalano: la sostituzione del termine &#8220;attivit?&#8221; con quello di &#8220;discipline&#8221;, sull&#8217;assunto che tale locuzione espliciti pi? efficacemente quello che delle stesse<br \/>\ncostituisce lo scopo precipuo, ovvero la ricerca dell&#8217;armonizzazione della persona con se stessa e con l&#8217;ambiente che la circonda; in prima applicazione della normativa, la<br \/>\npossibilit? per i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, che abbiano svolto professionalmente le discipline bionaturali in indirizzi riconducibili alla<br \/>\nsfera delle attivit? di estetista, di essere iscritti al registro degli operatori delle discipline bionaturali; la partecipazione al Comitato di coordinamento per le discipline<br \/>\nbionaturali, nell&#8217;ambito dei 5 esperti individuati dalla Giunta regionale, di un esperto in materia della comunicazione e della relazione con l&#8217;utente. Ci?, in sintonia con quanto<br \/>\nprevisto per la formazione degli operatori, nell&#8217;ambito della quale, alla luce dell&#8217;importanza che l&#8217;aspetto relazionale con le persone assume nelle discipline in argomento,<br \/>\ndeve essere prevista anche la materia di cui si ? detto.<\/p>\n<p>Venendo ora all&#8217;analisi dell&#8217;articolato, lo stesso si compone di 8 articoli.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 1 &#8211; Ambito di applicazione &#8211; delinea le finalit? cui tende la normativa in discorso, dando nel contempo la definizione della figura dell&#8217;operatore di discipline<br \/>\nbionaturali, il quale deve operare per la piena consapevolezza ed assunzione di responsabilit? da parte di ciascun individuo di quello stile di vita che ha ritenuto di scegliere<br \/>\nquale proprio.<\/p>\n<p>La norma stabilisce, altres?, come gi? evidenziato, che la Regione, entro centottanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della legge, dovr? provvedere alla definizione dell&#8217;elenco<br \/>\ndelle discipline bionaturali.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 2- Interventi di formazione &#8211; demanda alla Regione la cura della formazione professionale dell&#8217;operatore di discipline bionaturali, formazione la cui realizzazione<br \/>\ndovr?, peraltro, essere affidata ad organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 e con esperienza nel settore e nelle discipline di<br \/>\nriferimento.<\/p>\n<p>Il medesimo articolo, al comma 3, prevede che la Giunta regionale stabilisca comunque i livelli formativi per l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit? degli operatori di cui trattasi che devono<br \/>\nprevedere anche la conoscenza e l&#8217;addestramento alla comunicazione e alla relazione con l&#8217;utente.<\/p>\n<p>Il comma 4 dello stesso articolo, prevede, inoltre, che tali corsi possono essere cofinanziati dalla Regione che ne determiner? annualmente criteri e parametri di<br \/>\nfunzionamento.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 3 &#8211; Comitato di coordinamento regionale per le attivit? bionaturali &#8211; prevede la costituzione di un apposito Comitato, con compiti, come detto consultivi e di<br \/>\nproposta nei confronti della Giunta regionale.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 4 &#8211; Esame finale e rilascio dell&#8217;attestato di qualifica &#8211; prevede una frequenza obbligatoria ai corsi di formazione di cui si ? detto, con un tetto di assenze non<br \/>\nsuperiori al 15 per cento all&#8217;esito della quale, previo superamento dell&#8217;esame finale, verr? rilasciato un attestato di qualifica, requisito questo indispensabile per l&#8217;iscrizione al<br \/>\nregistro regionale degli operatori di discipline bionaturali.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 5 &#8211; Registro regionale operatori DBN &#8211; prevede infatti l&#8217;istituzione, presso la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, del Registro<br \/>\nregionale degli operatori di DBN, articolato in sezioni per le singole attivit?.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 6 &#8211; Intese interregionali &#8211; prevede, che la Giunta regionale promuova, nelle sedi istituzionali opportune, la conclusione di apposite intese interregionali per il<br \/>\nreciproco riconoscimento dei percorsi formativi omogenei.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 7 &#8211; Norma transitoria &#8211; prevede che, in prima applicazione della normativa in discorso, la Giunta regionale, in relazione ai titoli precedentemente acquisiti e alle<br \/>\nattivit? in precedenza svolte, quantifichi i crediti formativi da attribuire agli stessi ai fini dell&#8217;iscrizione al citato registro, prevedendo altres? la realizzazione di azioni formative<br \/>\ncompensative nell&#8217;ipotesi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente rispetto agli standard ed ai contenuti dei percorsi formativi previsti.<\/p>\n<p>Inoltre, viene riconosciuto che i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi di legge, che abbiano svolto professionalmente le<br \/>\ndiscipline bionaturali in indirizzi riconducibili alla sfera delle attivit? professionali di estetista, hanno titolo ad essere iscritti al registro degli operatori in attivit? bionaturali<br \/>\nistituito ai sensi dell&#8217; articolo 5.<\/p>\n<p>L&#8217;articolo 8 &#8211; Norma finanziaria &#8211; prevede che gli oneri di cui alla presente legge per gli interventi di formazione e per le spese del Comitato di Coordinamento regionale per<br \/>\nle DBN facciano carico, rispettivamente, all&#8217;upb U0175 &#8220;Formazione professionale&#8221; e dell&#8217;upb U0023 &#8220;Spese generali di funzionamento&#8221; del bilancio di previsione 2005 e<br \/>\npluriennale 2005\/2007.<\/p>\n<p>La Sesta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 28 novembre 2005, all&#8217;unanimit?, presenti il Presidente Stival (LV-LNP) &#8211; con delega del consigliere<br \/>\nTesserin (F.I.), i Consiglieri Bond (F.I.) &#8211; con delega del Consigliere Gardini (F.I.), Da Re (LV-LNP) e Zanon (A.N.), ha espresso parere favorevole al progetto di legge in<br \/>\nargomento che, cos? come modificato, viene ora sottoposto all&#8217;esame dell&#8217;Assemblea.<\/p>\n<p>3. Struttura di riferimento<br \/>\nDirezione formazione<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify\"><b>\u00a0<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bur n. 88 del 10\/10\/2006 LEGGE REGIONALE N. 19 del 06 ottobre 2006 Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali. Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale: Art. 1 &#8211; Ambito di applicazione 1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di miglioramento della qualit? 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