SIAF® Italia
Statuto Nazionale
Articolo 1 – Costituzione e denominazione
È costituita – ai sensi del DPR 633/72 art. 4, DPR 917/86 art. 144 e seguenti e del Codice Civile art. 14 e seguenti – l’Associazione di categoria professionale da ora in poi denominata SIAF Italia.
Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede a Firenze in Via Domenico Maria Manni n° 56/R, CAP 50135. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica dello Statuto, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Articolo 3 – Disciplina e norme di riferimento
L’Associazione SIAF Italia è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente; ha carattere apolitico ed aconfessionale e la sua durata è illimitata.
SIAF Italia si attiene ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità interna, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, sono contenuti nel T.U.R.I.S. (Testo Unico dei Regolamenti Interni SIAF Italia) per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi dell’opera di prestatori di lavoro autonomo.
Articolo 4 – Ambito di operatività e Scopi
SIAF Italia è associazione di categoria professionale e opera per promuovere il riconoscimento e garantire la tutela delle professioni esercitate dai propri associati quali, a titolo indicativo e non esaustivo, Armonizzatori familiari, Counselor, Counselor olistici, Operatori olistici, Naturopati e Artiterapeuti.
L’Associazione, esclusa qualsiasi finalità di lucro, anche indiretto, e con propria autonomia patrimoniale, assume i seguenti scopi:
- Costituire Registri in cui inserire i propri associati in base alle figureprofessionali attualmente sul mercato.
- Promuovere e coordinare iniziative volte al rilascio ed al mantenimento dell’attestazione d’iscrizione ai propri registri, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
- Promuovere e coordinare iniziative volte alla diffusione della conoscenza del Codice Deontologico, agevolandone il rispetto obbligatorio ai fini del mantenimento dell’iscrizione al registro.
- Promuovere e stimolare la formazione costante dei soci attraverso un processo di “Educazione Continua Professionale” (ECP).
- Qualificare la professionalità degli associati iscritti ai vari registri promuovendo attività di approfondimento e aggiornamento professionale come congressi, convegni, manifestazioni scientifiche, pubblicazioni, informazioni multimediali, seminari, corsi di alta formazione ed altre attività a fini di studio e ricerca.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione può stipulare partnership, protocolli d’intesa e convenzioni al fine di promuovere e stabilire rapporti con il Parlamento, i Ministeri, le Università, gli Enti pubblici e privati, gli Istituti formativi, le Associazioni di categoria, i Sindacati e con tutte le organizzazioni sociali e culturali nazionali ed internazionali.
Articolo 5 – Tipologia di socio
I soci dell’Associazione sono distinti in:
- b) Soci professionisti – Coloro i quali, presentata la domanda di ammissione, abbiano superato la prova attitudinale che da diritto all’iscrizione al registro professionale specifico SIAF Italia.
Tali soci sono tenuti, a garanzia dell’utente, alla stipula di un’assicurazione professionale per la responsabilità civile connessa all’esercizio specifico dell’attività per cui sono specializzati. Possono altresì far parte dell’Associazione come Soci professionisti, i cittadini della UE i cui corsi di studio o i cui attestati siano riconosciuti equipollenti in forza della normativa UE vigente o di altre norme che venissero in seguito emanate.
- d) Soci onorari – Coloro i quali, a giudizio del Consiglio Direttivo nazionale con parere del Comitato Tecnico Scientifico , abbiano acquisito pubblica e riconosciuta fama in discipline attinenti alle professioni dei registri SIAF Italia
Articolo 6 – Ammissione
Per essere ammesso all’Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo Nazionale SIAF Italia, allegando documentazione come da regolamento interno pubblicizzato sul sito.
L’iscrizione all’Associazione obbliga l’associato a favorire con il suo operato il raggiungimento degli scopi statutari, ad osservare tutte le norme contenute nel presente atto, a rispettare il Codice Deontologico ed i regolamenti contenuti nel T.U.R.I.S.
Articolo 7 – Perdita della qualità di socio
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato salvo l’obbligo inerente il rinnovo d’iscrizione con cadenza annuale. La qualità di socio può venire meno:
- In caso di dimissioni volontarie presentate in forma scrittamezzo Raccomandata A/R oppure mezzo PEC allegando l’attestato d’iscrizione in corso di validità e il tesserino associativo.
- In caso di decadenza qualora vengano a mancare uno o più requisiti per i quali il socio è stato ammesso.
- In caso di morosità nel pagamento della quota sociale anche di un solo anno.
- In caso di condanna penale passata in giudicato che abbia inflitto una pena detentiva pari o superiore a tre anni di reclusione.
- Per provvedimento di radiazione emesso da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, posto in esecuzione dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 8 – Responsabilità civile e penale dei soci
Ogni socio ha responsabilità civile e penale delle azioni da lui commesse. In nessun modo le iniziative dei singoli soci possono prevedere ricadute di responsabilità sull’Associazione o sugli altri membri.
Articolo 9 – Registro Professionale SIAF Italia
L’Associazione istituisce, regola, aggiorna, conserva ed attesta, nel rispetto della normativa nazionale, l’appartenenza degli associati ai Registri Professionali SIAF Italia e, con apposito regolamento, ne dispone le modalità di iscrizione ed i titoli di accesso.
Articolo 10 – Quota Associativa annuale
Poiché l’Associazione non ha scopo di lucro, la quota annuale associativa è volta a coprire le spese di gestione e le attività formative, culturali e promozionali in carico all’Associazione. Tale quota garantisce altresì l’erogazione dei servizi da parte di SIAF Italia; essa è intrasmissibile e non rimborsabile. L’importo della quota Associativa è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. La modalità di pagamento è decisa dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il mancato versamento della quota annuale comporta il decadimento dallo status di associato. Qualunque sia la data dell’iscrizione essa è valida per l’anno solare, ma il pagamento effettuato dal 1° novembre sarà ritenuto valido anche per l’anno successivo.
Articolo 11 – Patrimonio e gestione d’esercizio
- Il patrimonio e le entrate dell’associazione sono costituite da:
- Quote associative annue
- Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti provenienti da persone fisiche o giuridiche
- Contributi straordinari degli associati
- Proventi straordinari ottenuti attraverso l’attività dell’associazione per ricerche, diritti d’autore, consulenze, manifestazioni scientifiche e di promozione delle attività
- Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
- Eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.
- Contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati
- Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Le uscite dell’Associazione sono costituite da:
- Uscite per la gestione annuale dell’esercizio.
- Uscite straordinarie quali quelle destinate all’incremento dei capitali fissi e delle attrezzature nonché quelle volte ad incrementare la stato patrimoniale dell’Associazione.
Articolo 12 – Organi dell’Associazione
Al fine di amministrare il funzionamento dell’Associazione sono istituiti i seguenti organi:
- 1)Assemblea Nazionale degli associati Professionisti
2) Consiglio Direttivo Nazionale costituito da:
– Presidente Nazionale
– Vicepresidente, Segretario, Tesoriere
– 4 Consiglieri
3) Collegio Nazionale dei Probiviri
4) Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
5) Comitato di Indirizzo e Sorveglianza
6) Comitato Tecnico-Scientifico
7)Referente regionale
I componenti degli organi eletti dall’assemblea possono essere sollevati dall’incarico nel corso di un’Assemblea straordinaria dei soci professionisti richiesta da 1/5 dei soci, qualora la mozione ottenga la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti. I componenti degli organi nominati dal Consiglio Nazionale possono essere sollevati dall’incarico con delibera di revoca
Articolo 13 – Composizione degli Organi
1 L’Assemblea Nazionale degli associati professionisti è composta dai professionisti in regola con il pagamento delle quote sociali dell’anno in corso e non sottoposti a provvedimenti disciplinari. E’ regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza, in proprio o per delega, dei soci iscritti aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la maggioranza, qualunque sia il numero, dei soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza semplice degli intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.
L’assemblea nazionale dei soci professionisti:
– elegge il presidente nazionale
– elegge n° 7 membri del consiglio direttivo nazionale
– elegge i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri
– elegge i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
–elegge il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza composto da un rappresentante per ogni registro professionale. Ogni socio ha diritto ad un solo voto anche se iscritto in più registri, con facoltà di scelta del registro. Il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza è presieduto da un componente del Consiglio direttivo nazionale.
– approva le modifiche statutarie salvo quelle di attuazione e di adeguamento alla normativa statale e/o comunitaria;
– approva le modifiche al Codice deontologico
– delibera in ordine allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio secondo le previsioni di cui all’art. 5 del Dlgs n. 460 del 04.12.1997;
– approva il rendiconto annuale consuntivo;
– approva il la previsione annuale di spesa.
- Il Consiglio Direttivo Nazionale decide sulle iniziative da assumere ed i criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
Il Consiglio Direttivo:
- a) nomina al suo interno su segnalazione del presidente: vicepresidente, segretario e tesoriere. Tutti i membri, compreso il presidente, in caso di rinuncia dell’incarico assegnato restano comunque consiglieri.
- b) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
– attiva ulteriori registri in base all’individuazione di nuove nascenti professioni.
- c) decide sugli investimenti patrimoniali;
- d) segnala al Collegio Nazionale dei Probiviri i casi da esaminare e attua le decisioni prese dallo stesso;
- e) delibera sull’ammissione dei soci
- f) decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sulla sua collaborazione con terzi;
- g) approva i Regolamenti Interni di SIAF Italia contenuti nel T.U.R.I.S. e ne apporta modifiche ogni qualvolta lo ritenga necessario per il buon svolgimento della vita associativa, dandone tempestiva pubblicità tra i soci;
- h) redige previsione di spesa, rendiconto finanziario e stato patrimoniale entro 3 mesi dalla chiusura dell’anno solare, da presentare annualmente entro 4/6 mesi, all’Assemblea Nazionale, a norma dell’art. 5 del Dlgs n. 460 del 4/12/1997;
- i) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- j)emana ogni provvedimento riguardante eventuale personale dipendente e non
- l) predispone le modifiche statutarie da sottoporre al parere deliberativo dell’Assemblea Nazionale dei Soci professionisti. Predispone le modifiche d’attuazione o di adeguamento a normative statali e/o comunitarie da sottoporre all’Assemblea dei Soci Professionisti per l’approvazione;
- m) esige il rispetto dei regolamenti contenuti nel T.U.R.I.S. e del codice deontologico inerente la pratica delle professioni esercitate nell’ambito di operatività dell’Associazione;
- n) elegge i membri del Comitato Tecnico-Scientifico;
- o) nomina tra i propri membri il Presidente del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza
– ha facoltà di istituire sedi locali
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente mediante lettera, e-mail o PEC da inviarsi almeno 7 giorni prima del giorno di convocazione. Esso deve essere inoltre convocato quando almeno il 50% dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare all’Ordine del Giorno.
- Il Presidente Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale dei Soci e rimane in carica 5 anni. Il mandato può essere rinnovato solo una volta consecutiva. Il Presidente ha i seguenti compiti:
– presiedere il Consiglio Direttivo Nazionale
– esercitare la funzione di rappresentanza dell’Associazione in ambito nazionale ed internazionale
– convocare le Assemblee degli associati
– convocare le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale
– emanare ogni provvedimento riguardante eventuale personale dipendente
– rappresentare legalmente e con potere di firma l’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.
Allo scopo di agevolare le procedure deliberative, il voto del Presidente Nazionale ha valore doppio in caso di parità durante le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
- Il Vicepresidente Nazionale rimane in carica per 5 anni. Il mandato può essere rinnovato solo una volta consecutiva. Ha il compito di sostituire il Presidente per comprovata assenza, impedimento momentaneo, dimissioni o decadenza opportunamente documentate. Nei suddetti casi la rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Vicepresidente la cui firma fa prova dell’assenza o impedimento del Presidente.In assenza del Presidente, presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e, in tal caso, il suo voto ha valore doppio.
- Il Segretario Nazionale rimane in carica 5 anni. Il mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva. Ha il compito di gestire la verbalizzazione delle riunioni del Direttivo Nazionale.
- Il Tesoriere Nazionale rimane in carica 5 anni. Il mandato può essere rinnovato solo una volta consecutiva. Ha facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive e, previa autorizzazione del presidente, ha firma dispositiva sui conti bancari dell’associazione.
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci ed eletti dall’Assemblea degli associati. I membri del Collegio restano in carica 5 anni dal momento della loro elezione. Il mandato può essere rinnovato solo una volta consecutiva. Per assicurare presenza di competenze professionali e giuridiche necessarie allo svolgimento del ruolo di proboviro possono candidarsi persone qualificate nel settore o di comprovata (ed accertabile) esperienza in campo associativo.
- Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto dall’Assemblea Nazionale degli associati. I membri restano in carica 5 anni ed il mandato può essere rinnovato solo una volta consecutiva. Detto collegio svolge attività di controllo della contabilità generale, della tenuta delle quote associative, e di tutte le funzioni che richiedono l’utilizzo del denaro dell’Associazione. I Revisori dei Conti possono assistere senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull’amministrazione dell’Associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all’Assemblea Nazionale degli associati.
- Il referente regionale dura in carica tre anni, è nominato dal direttivo nazionale e dallo stesso può essere revocato. Ha il compito di:
- esercitare la funzione di rappresentanza dell’Associazione in ambito regionale
- promuovere e coordinare le attività sul territorio
- relazionare periodicamente al direttivo su problematiche o proposte inerenti la propria regione.
Articolo 14 – Divieti
È fatto divieto a chi detiene cariche associative nell’Associazione SIAF Italia di avere cariche associative analoghe in altre Associazioni di categoria professionale concorrenti.
Articolo 15 – Elezioni degli Organi
Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di partecipare alle elezioni. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e non può assumere più di 5 deleghe.
Gli associati che desiderino candidarsi devono inoltrare al Consiglio Direttivo Nazionale una richiesta di candidatura entro 20 giorni dal giorno designato per l’assemblea elettiva. Può essere prevista la presentazione di liste. Tutte le cariche sono elette a maggioranza semplice.
Tutti gli organi eletti rimangono in carica per cinque anni. Alla scadenza di un mandato è possibile ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione. Col rinnovo delle cariche sociali decadono tutti gli incarichi.
Tutte le cariche elettive decadono dopo la terza assenza consecutiva ingiustificata. In caso di mancanza di supplenti il Consiglio direttivo nazionale potrà cooptare associati idonei a ricoprire la carica vacante.
Articolo 16 – Responsabilità civile e penale dei soci
Ogni socio ha responsabilità civile e penale delle azioni da lui commesse. In nessun modo le iniziative dei singoli soci possono prevedere ricadute di responsabilità sull’associazione o sugli altri membri.
Articolo 17 – Convocazioni
L’Assemblea Nazionale dei Soci professionisti e le eventuali Assemblee Straordinarie sono convocate dal Presidente Nazionale con preavviso di almeno 30 giorni, con mezzi di comunicazione idonei a renderlo conoscibile a tutti i soci.
L’avviso deve indicare i punti all’ordine del giorno ed il luogo, il giorno, l’ora della riunione sia della prima che della seconda convocazione.
I compiti di verbalizzazione nel corso delle assemblee saranno svolti dal segretario incaricato o da un membro del Consiglio Direttivo Nazionale. Il registro dei verbali è custodito dal Presidente Nazionale dell’Associazione.
Ogni organo nazionale di SIAF Italia è al proprio interno autonomo per la convocazione degli incontri; il verbale delle riunioni svolte deve essere inviato al Presidente Nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale che provvederanno – se necessario – a cura del Segretario Nazionale, a darne pubblicità tra i soci.
Per le controversie, è titolare di diritto il Consiglio Direttivo Nazionale allargato al Collegio Nazionale dei Probiviri.
L’Assemblea straordinaria dei soci può essere richiesta al Presidente da 1/5 dei soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo Nazionale, specificando l’ordine del giorno.
Articolo 18 – Modifiche Statutarie
Il Consiglio Direttivo Nazionale, predisposte le modifiche d’attuazione o di adeguamento a normative statali e/o comunitarie, le sottopone all’Assemblea dei Soci Professionisti per l’approvazione.
Il presente Statuto ed il Codice Deontologico possono essere modificati solo durante l’Assemblea Straordinaria dei soci Professionisti con maggioranza qualificata di 2/3 dei soci iscritti aventi diritto di voto in prima convocazione, con la maggioranza dei 2/3 dei soci intervenuti in seconda convocazione.
Il T.U.R.I.S. può essere modificato in qualsiasi momento su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale che deve tempestivamente informare i soci delle modifiche apportate tramite l’utilizzo dei propri consueti mezzi di divulgazione.
Articolo 19 – Commissariamenti
In caso di necessità, il Presidente Nazionale, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, può disporre il commissariamento delle eventualiSedi Periferiche per un periodo massimo di sei mesi.
Articolo 20 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione richiede delibera dell’Assemblea dei soci professionisti e da questa approvate con maggioranza qualificata di 2/3 dei soci iscritti aventi diritto di voto in prima convocazione, con la maggioranza dei 2/3 dei soci intervenuti in seconda convocazione.
Articolo 21 – Disposizioni fiscali
- E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.
- E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 Legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
- Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l’effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.
- La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto tra vivi che a causa di morte.
Articolo 22 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto nel Presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni di categoria professionale non riconosciute.